miércoles, 16 de septiembre de 2009

Scudo fiscale più facile nei Paesi extra Ue - Lo scudo fiscale "non comporta la regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura

Lo scudo fiscale "non comporta la regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura: restano fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni contenute nella disciplina dell'antiriciclaggio, nonché in materia di reati, ad eccezione di quelli legati all'infedele o all'omessa dichiarazione dei redditi". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare con le istruzioni sull'utilizzo dello scudo fiscale. Il chiarimento era atteso dai professionisti e dagli interessati in quanto l'obbligo di comunicazione all'antiriciclaggio di operazioni sospette non era previsto nelle precedenti manovre di rientro dei capitali.

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Il rimpatrio dai paesi extra Ue
La circolare chiarisce inoltre che la regolarizzazione di capitali, senza l'obbligo di rimpatrio fisico, è possibile anche per i Paesi extra Ue "qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni". L'Agenzia delle Entrate ha tenuto conto delle disposizioni comunitarie che vietano qualsiasi restrizione ai movimenti di capitale non solo tra Stati membri. Per quanto riguarda i Paesi dell'Ue "si considera in ogni caso sussistente il requisito dell'effettività dello scambio d'informazioni", mentre "deve essere verificato per quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)". Attualmente, tra questi rispettano il requisito solo Norvegia e Islanda. Per Liechtenstein, Svizzera, Montecarlo e San Marino é consentito solo il rimpatrio.

Per rimpatriare o regolarizzare attività illegalmente detenute all'estero l'imposta dovuta «è pari al 5% delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata».
«Si tratta di una presunzione assoluta - sottolinea l'Agenzia riferendosi ai costi fiscali dell'operazione, ovvero il 50% del rendimento del 2% annuo per i precedenti 5 anni - che non tiene contro del periodo di effettiva detenzione all'estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare nè del reale rendimento conseguito». Questa affermazione escluderebbe dunque un'aliquota più bassa per capitali detenuti da meno tempo rispetto ai cinque anni indicati dalla norma.

15 settembre 2009
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/09/scudo-fiscale-antiricilaggio_PRN.shtml

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